Il Consorzio delle Ong Piemontesi (COP) è stato costituito nel 1997 nella forma di un ” comitato di coordinazione ” di 8 Ong che ha operato fino al 2004 come interlocutore politico unitario della Regione Piemonte e delle autorità locali piemontesi (senza alcuna attività operativa) con il solo scopo di promuovere il sostegno agli interventi di solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo.
Il 30 settembre 2004 il COP è stato rinnovato (nuovo statuto, 9 Ong : CCM, CICSENE, CISV, DISVI, ISCOS, LVIA, MAIS, MSP, RETE) ed è diventato operativo con una sede stabile a Torino (presso gli uffici dell’Ong LVIA e dell’Ong CICSENE) e un coordinatore a tempo pieno.
Nel 2005 il COP ha visto aumentare il numero di associati a 14 Ong (12 membri associati e 2 membri osservatori), dal momento che nel 2005 altre Ong hanno sottoposto domanda di adesione: OAFI, Gruppo Abele e COOPI (domande accettate durante l’assemblea del 7 luglio 2005), MLAL e ENGIM (domande accettate durante l’assemblea del 26 ottobre 2005).
Nel 2006 il COP ha visto aumentare il numero di associati a 15 Ong (13 membri associati e 2 membri osservatori), dal momento che nel 2006 l’Ong COI ha sottoposto una domanda di adesione, accettata durante l’assemblea del 10 aprile 2006.
Nel 2007 il COP ha ancora visto aumentare il numero di associati a 19 Ong (17 membri associati e 2 membri osservatori), dal momento che altre Ong hanno sottoposto domanda di adesione: Amici dei Bambini, Color, Cuamm, Voglio Vivere (domande accettate durante l’assemblea del 27 luglo 2007).
Nel 2009 il COP ha visto infine aumentare il numero di osservatori da 2 a 4 (portando il numero di associati del COP a 21, 17 membri associati e 4 membri osservatori), dal momento che due Ong hanno sottoposto domanda di adesione: CIFA e MSF-Torino (domande accettate durante l’assemblea del 21 aprile 2009).
Il 12 aprile 2010 durante l’Assemblea che ha visto rinnovare lo Statuto, eleggere le nuove cariche ed approvare il Bilancio, CIFA è stato ammesso come Socio effettivo, mentre CUAMM-Piemonte e Voglio Vivere hanno scelto di divenire soci osservatori.
Il 4 febbraio 2011 hanno avviato il cammino per divenire soci effettivi Nutriad e CPAS-Comitato Pavia Asti Senegal (poi divenuti ufficialmente soci nel 2012), mentre Rainbow for Africa, Centro Ricerche Atlantide e Aspic sono entrati come Soci osservatori, portando così il numero di associati del COP a 30 enti.
Il 12 marzo 2013, sono entrati come Soci osservatori le associazioni TAMPEP e IDEA Onlus, e il 30 ottobre 2013 World Friends Onlus, portando così il numero di associati del COP a 33 enti complessivi.
Il 5 giugno 2014 è entrato come Socio Osservatore Cute Project Onlus, il 3 ottobre 2014 ENAIP Piemonte e il 10 marzo 2015 A proposito di Altri Mondi Onlus e Architettura Senza Frontiere Piemonte (mentre la stessa Assemblea prendeva atto dell’uscita di Aibi Piemonte). Il 16 dicembre 2015 è infine uscito dal COP Cuamm Piemonte e Color Onlus ha scelto di divenire socio osservatore.
Nel mese di giugno 2016 sono pervenute richieste di entrare come Soci Osservatori da Ashar Gan Onlus e Anolf Piemonte mentre APDAM, RENKEN e Terre Solidali hanno richiesto di passare da Soci Osservatori a Soci Effettivi. Voglio Vivere ha comunicato di uscire dal COP.
A dicembre 2016 sono entrati come Soci Osservatori l’ICS di Alessandria, a gennaio 2017 anche Eufemia e Docenti Senza Frontiere-Piemonte, mentre Enaip Piemonte passava da Socio Osservatore a Socio Effettivo, e infine a luglio 2017 è entrato come Socio Osservatore PIAM Onlus di Asti.
Da luglio 2017 il COP conta dunque 40 associati di cui 20 effettivi e 20 osservatori.
STATUTO del CONSORZIO delle ONG PIEMONTESI
Versione approvata il 12 aprile 2010
Art. 1 – DENOMINAZIONE e SEDE
E’ costituita l’associazione denominata “Consorzio delle Ong Piemontesi” indicata successivamente come COP. L’associazione ha durata illimitata finché l’Assemblea dei soci non ne delibera lo scioglimento. COP istituisce la sua sede legale in Torino, via Borgosesia 30, e può costituire altre sedi operative ovunque lo riterrà opportuno. La sede legale può essere trasferita con delibera assembleare.
Art. 2 – FINALITA’
Il COP non ha scopo di lucro e si prefigge i seguenti scopi:
a) essere, in rappresentanza delle organizzazioni aderenti, interlocutore politico unitario nei confronti della Regione Piemonte e delle istituzioni pubbliche e private piemontesi onde stimolarne interventi di solidarietà internazionale e di educazione alla mondialità;
b) valorizzare il ruolo delle Organizzazioni Non Governative nella cooperazione decentrata;
c) rendere più visibile sul territorio regionale la molteplice attività svolta dalle organizzazioni aderenti, in modo da favorire un progressivo ampliamento del sostegno dell’opinione pubblica alla cooperazione internazionale, tanto pubblica quanto privata;
d) favorire la collaborazione stabile fra le organizzazioni aderenti.
Art. 3 – ATTIVITA’
Per la realizzazione degli scopi e al fine di assicurare il coinvolgimento della collettività piemontese il COP potrà:
• promuovere iniziative pubbliche sui temi della cooperazione, del volontariato, della solidarietà internazionali
• indire incontri interni periodici di informazione, di programmazione e di verifica, ai quali le organizzazioni aderenti si impegnano sin d’ora a partecipare con un proprio rappresentante qualificato
• stimolare la partecipazione delle organizzazioni aderenti alle attività in materia di cooperazione e di educazione alla mondialità proposte dagli Enti Locali o proponibili a questi ultimi
• attivare servizi comuni interni alle organizzazioni aderenti
• offrire specifici servizi ad enti e associazioni esterne sulla base delle competenze ed esperienze sviluppate singolarmente e congiuntamente dalle organizzazioni aderenti sui temi della cooperazione, del volontariato e in generale della solidarietà internazionale
Art. 4 – SOCI
Possono chiedere di aderire al COP le organizzazioni piemontesi che per statuto perseguono prioritariamente obiettivi di cooperazione e di solidarietà internazionale al fine di sviluppare e consolidare politiche di relazione tra i popoli fondate sulla cultura ed i valori della solidarietà; sul rispetto della dignità di ogni essere umano; sulla difesa e la promozione di tutti i diritti per tutte le persone; su principi di giustizia e di equa partecipazione di tutti all’utilizzo e alla distribuzione delle risorse e dei beni comuni. Per essere ammessi come Soci del COP, inoltre, bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere regolarmente e giuridicamente costituiti secondo la legge vigente;
b) non perseguire scopi di lucro e non essere collegati in alcun modo agli interessi di imprese commerciali ed industriali o di partiti politici;
c) perseguire per Statuto ed in modo prevalente almeno da 3 anni obiettivi di cooperazione e solidarietà internazionale, avendone esperienza organizzativa ed operativa, in sintonia con le finalità previste dalla “Carta delle ONG di sviluppo”;
d) avere una struttura democratica ed avere in Piemonte una base associativa ampia e partecipata;
e) prevedere forme di autofinanziamento per lo svolgimento delle finalità di cooperazione e di solidarietà.
Devono inoltre:
avere la propria sede legale situata nella Regione Piemonte
oppure, qualora la propria sede legale sia situata al di fuori della Regione Piemonte, nell’ambito territoriale di quest’ultima esse debbono disporre di:
• una consolidata e documentata base d’appoggio popolare
• una sede operativa attiva
• ampia autonomia rispetto alla propria sede legale (farà fede il vigente statuto dell’organizzazione)
L’assenza di una di queste caratteristiche rende impossibile l’ammissione di un’organizzazione in qualità di Socio. La perdita di una di queste caratteristiche è considerata causa di decadimento dalla qualità di Socio per ogni organizzazione. La comprovata capacità ed esperienza nella selezione, formazione e accompagnamento dei volontari è considerata caratteristica preferenziale di. ammissione .
Art. 5 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI
Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività del COP e ne godono dei servizi da questa attivati per il perseguimento delle finalità previste dallo Statuto. L’adesione al COP comporta l’obbligo per i Soci di osservare lo Statuto e le delibere degli organi del COP. Le quote annuali del COP, determinate dall’Assemblea in sede di approvazione annuale del Bilancio preventivo, devono essere integralmente versate al COP dalle Organizzazioni Socie entro tre mesi dalla delibera Assembleare che ne fissa l’importo e comunque non oltre i 3 mesi dall’avvio dell’anno sociale. Le Organizzazioni Socie partecipano all’attività del COP, rappresentate dal proprio Presidente o da un membro della propria organizzazione all’uopo delegato dal Presidente stesso. Il Presidente o il Delegato delle Organizzazioni Socie partecipano all’Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali del COP. In caso di impossibilità sopravvenuta del rappresentante designato, il Presidente dell’Organizzazione Socia può provvedere alla sua sostituzione designando un altro membro della propria organizzazione e dandone tempestiva informazione al COP. La rinuncia e/o la revoca del mandato conferito al rappresentante dell’Organizzazione Socia comporta la decadenza del rappresentante dal diritto di partecipare all’Assemblea del COP stessa e di ricoprire eventuali cariche.
Art. 6 – DECADENZA E RECESSO
Si considerano ragioni di decadimento di Socio dal COP, quando l’Organizzazione:
a) non partecipi senza adeguate giustificazioni ad almeno tre Assemblee consecutive
b) non fornisca al COP i propri bilanci e rapporti di attività annuali;
c) non versi le quote sociali, dopo un richiamo di immotivata insolvenza;
d) operi in sede nazionale o internazionale ripetutamente in contrasto con le posizioni ufficiali di rilevanza strategica e politica del COP
e) abbia perso i requisiti previsti dal presente Statuto all’Art. 5.
Il decadimento dalla qualità di Socio è proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere votato ed approvato dall’Assemblea con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei Soci aderenti.
Recesso Ogni Socio può recedere dal COP, inviando apposita lettera di raccomandata A/R al Presidente il quale provvederà a darne comunicazione al Consiglio Direttivo e all’Assemblea. Il recesso avrà effetto a far data dall’esercizio successivo a quello in cui lo stesso viene comunicato.
Art. 7 – OSSERVATORI
Con delibera dell’Assemblea dei Soci possono essere ammessi a tutti i momenti associativi, in qualità di osservatori e quindi senza diritto di voto e di eleggibilità:
• gli aspiranti associati, prima di deliberarne la eventuale ammissione;
• ogni altro organismo di solidarietà e cooperazione internazionale che ne faccia motivata richiesta scritta.
Art. 8 – ORGANI SOCIALI
Gli organi del COP sono:
• l’Assemblea dei Soci;
• il Consiglio Direttivo;
• il/la Presidente;
• la Presidenza;
• il Collegio dei Revisori dei Conti
Art. 9 – ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dalle Organizzazione Socie in regola con gli obblighi sociali. L’Assemblea è sovrana e delibera sulle materie di seguito indicate, oltre a quelle espressamente riservate per legge alla sua competenza. Ogni Organizzazione Socia può partecipare all’Assemblea con più delegati, ma ha diritto ad un solo voto, espresso dal proprio Presidente o dal membro all’uopo delegato come da Art. 5. L’Assemblea è presieduta dal/dalla Presidente del COP o, in mancanza, da uno/una dei due Vicepresidenti. Colui/colei che presiede l’Assemblea ha il compito di constatare il diritto di intervento e la regolarità delle presenze per la valida costituzione dell’Assemblea stessa. Delle riunioni dell’Assemblea si redige processo verbale sottoscritto dal/dalla Presidente del COP, che ne curerà la conservazione.
Assemblea Ordinaria L’Assemblea ordinaria è convocata almeno tre volte l’anno e delibera i seguenti argomenti:
a) approvare le linee programmatiche dell’attività del COP ed i suoi indirizzi “politici – culturali”;
b) approvare le relazioni consuntive del Consiglio Direttivo;
c) approvare il regolamento dell’Assemblea e le relative modifiche;
d) approvare il programma operativo proposto dal Consiglio Direttivo;
e) fissare il numero dei componenti il Consiglio Direttivo;
f) eleggere, a maggioranza semplice e con votazione a scrutinio segreto, il/la Presidente, i 2 (due) Vicepresidenti e i restanti componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i rappresentanti dei Soci
g) approvare il Bilancio preventivo e consuntivo;
h) stabilire i criteri per la copertura delle spese di gestione e fissare l’ammontare delle quote associative e dei contributi da richiedere annualmente ai Soci;
i) deliberare acquisti e vendita immobili;
j) eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti
k) decidere l’ammissione di altre ONG che abbiano presentato domanda a maggioranza dei 2/3 dei soci e il decadimento dalla qualità di Socio con la maggioranza di almeno il 50% + 1 dei Soci.
l) deliberare a maggioranza la variazione della sede legale
Per la validità dell’Assemblea ordinaria in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, l’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti. In ogni caso, le delibere sono prese a maggioranza dei Soci presenti. L’Assemblea, chiamata ad approvare il bilancio, deve essere convocata entro il 31 marzo di ogni anno e, comunque, deve procedere alla relativa approvazione entro il 30 giugno di ogni anno. Agli associati verrà data comunicazione contenente l’ordine del giorno, la località e l’ora di convocazione, con preavviso di almeno trenta giorni.
Assemblea straordinaria L’Assemblea straordinaria delibera sui seguenti argomenti:
• modifiche statutarie;
• scioglimento, trasformazione e messa in liquidazione del COP
Per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria, in prima convocazione, sono necessari la partecipazione ed il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. In seconda convocazione, sono necessari almeno la metà dei Soci, ferma restando la necessità del voto favorevole dei tre quarti dei Soci per le delibere di scioglimento del COP. L’Assemblea straordinaria, è convocata dal Presidente su propria iniziativa o allorché ne facciano richiesta due terzi dei Soci. La convocazione avviene mediante comunicazione contenente l’ordine del giorno, la località e l’ora di convocazione, con preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 10 – CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è l’organo competente per l’attuazione delle delibere e dei mandati dell’Assemblea dei Soci. Viene eletto dall’Assemblea con modalità che garantiscano la massima rappresentatività del corpo associativo, rimane in carica tre anni e i suoi membri non possono essere eletti per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto. E’ composto da un numero variabile di membri compreso fra 5 e 9 (inclusa la Presidenza del COP), deciso dall’Assemblea prima dell’elezione. Si riunisce per deliberare almeno 4 volte all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o gliene faccia richiesta uno dei consiglieri. Le convocazioni devono essere fatte dal Presidente o in caso di assenza dal Vicepresidente. Le convocazioni del Consiglio, salvo casi di urgenza non prevedibili, devono essere fatte con anticipo minimo di sette giorni. Le adunanze del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente. Nel caso di assenza o di impedimento di quest’ultimo presiederà il Consigliere più anziano di età. Le decisioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. Delle riunioni e delle singole deliberazioni viene redatto processo verbale a cura di un segretario nominato dal Presidente. Spetta al Consiglio Direttivo:
a)nominare il Tesoriere;
b) collaborare con il Presidente e la Presidenza e verificare dell’attuazione delle decisioni dell’Assemblea dei Soci;
c) approvare il bilancio consuntivo ed il piano di lavoro e il preventivo annuale da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
d) predisporre gli ordini del giorno dell’Assemblea sia ordinaria che straordinaria;
e)predisporre documenti politici e di indirizzo, da sottoporre all’Assemblea e in particolare predispone la programmazione annuale per l’Assemblea;
f) proporre all’Assemblea l’ammissione di nuovi associati, le sanzioni a carico degli associati, e il decadimento della qualifica di associati;
g) procedere all’assunzione del personale;
h) costituire, allorché ne riscontri la necessità, Comitati di lavoro e Commissioni per studiare, gestire, supervisionare specifici progetti ed iniziative attribuendo agli stessi specifici mandati scritti operativi e gestionali;
) provvedere al coordinamento politico ed alla vigilanza sugli indirizzi adottati dai Comitati di lavoro e dalle Commissioni indicati al precedente punto h).
Art. 11- PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE
Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e politica del COP. E responsabile dell’ordinaria e della straordinaria amministrazione, convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo, ai quali partecipa con diritto di voto. Il/la Presidente può delegare ad uno/una dei Vicepresidenti parte dei propri compiti e funzioni. Il Presidente viene eletto dall’Assemblea, rimane in carica tre anni e non può essere eletto per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Il mandato del Presidente può essere revocato dall’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto, con deliberazione motivata. Si stabilisce inoltre che il presidente
– dovrà sistematicamente coinvolgere i due Vicepresidenti nelle principali attività di rappresentanza
– dovrà trasmettere copia ai due Vicepresidenti di tutti i documenti ufficiali da inoltrarsi, a nome del COP, alle varie autorità pubbliche piemontesi
In caso di temporanea assenza del Presidente, quest’ultimo delega per iscritto ogni potere ad uno dei due Vicepresidenti, a sua scelta.
Art. 12 – PRESIDENZA
La Presidenza è composta dal Presidente, dai Vicepresidenti e dal Tesoriere. Essa cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, è responsabile dell’attuazione del programma del COP e lo rappresenta nell’interlocuzione politica con la Regione Piemonte e le altre istituzioni pubbliche e private piemontesi. La Presidenza, in casi di urgenza, può esercitare tutti i poteri del Consiglio Direttivo, salvo ratifica di quest’ultimo alla prima riunione utile. I Vicepresidenti sono eletti dall’Assemblea, rimangono in carica tre anni e non possono essere eletti per più di due volte consecutive, salvo diversa delibera assunta dall’Assemblea dei soci con maggioranza di 2/3 dei soci aventi diritto al voto. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo, rimane in carica tre anni, e ha il compito di: 4. gestire il fondo comune 5. redigere il bilancio dell’Associazione
La Presidenza deve riunirsi almeno ogni due mesi, al fine di assicurare un tempestivo e completo aggiornamento informativo il quale – sotto la responsabilità del Presidente – deve essere garantito anche ad ogni Organizzazione aderente al COP.
Art. 13 – COMITATI E COMMISSIONI
I Comitati di lavoro e le Commissioni, istituite dal Consiglio Direttivo secondo quanto previsto dalla lettera h) dell’articolo 11, svolgono attività di studio, gestione e supervisione di specifici progetti ed iniziative, in conformità con gli specifici mandati operativi e gestionali attribuiti dal Consiglio Direttivo. Ciascun Comitato e Commissione sarà presieduto da un coordinatore, nominato dal Consiglio Direttivo preferibilmente tra i propri membri o in alternativa tra i Soci del COP, il quale sarà responsabile della osservanza e dell’attuazione del mandato ricevuto, nel rispetto delle linee del COP.
Art. 14 – COLLEGIO DEI REVISORI
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri eletti dall’Assemblea ed è presieduto da un Presidente, nominato tra i membri stessi. Il Collegio ha la responsabilità del controllo dei conti del COP ed accompagna la presentazione del bilancio all’Assemblea con una propria relazione illustrativa. I membri durano in carica tre anni.
Art. 15 – GRATUITA’ DELLE CARICHE
Tutte le cariche e le funzioni delle persone impegnate negli Organi Sociali del COP sono assunte e svolte a titolo gratuito, salvo rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi Sociali che abbiamo fornito apposita documentazione, previa approvazione della Presidenza.
Art. 16: ESERCIZIO FINANZIARIO E RISORSE FINANZIARIE
Il COP persegue i suoi scopi statutari dotandosi di tutti i mezzi e le strutture ritenuti necessari. L’esercizio finanziario corrisponde con l’anno solare. Il Bilancio preventivo di ciascun esercizio, elaborato dal Consiglio Direttivo viene presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci. A conclusione di ciascun esercizio e non oltre il 30 giugno di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione sottopone all’approvazione dell’Assemblea, il Bilancio consuntivo. Le spese del COP sono coperte mediante:
• entrate derivanti da attività proprie del COP;
• quote associative e contributi versati dai Soci;
• contributi pubblici e privati.
Art.17 – PATRIMONIO
Il patrimonio del COP è costituito:
a) dai conferimenti effettuati dai Soci;
b)dai contributi di ammissione e dai contributi straordinari dei Soci appositamente destinati dall’Assemblea ad incrementare il patrimonio;
c) dai proventi derivanti dalla gestione dei beni del COP, se non diversamente destinati dall’Assemblea che approva il bilancio annuale;
d)da ogni altro bene che pervenga al COP e che concorra ad incrementare il patrimonio, secondo le determinazioni assunte dall’Assemblea.
Durante la vita del COP è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge. Detti residui verranno accantonati in apposito fondo e destinati alle attività istituzionali statutariamente previste. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del COP, l’Assemblea Straordinaria provvederà alla nomina di uno o più Liquidatori i quali determineranno le modalità di liquidazione del residuo netto patrimoniale che verrà obbligatoriamente devoluto a beneficio di associazioni aventi finalità analoghe e comunque a fini di pubblica utilità, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 3 lettera l) della legge 383\2000, salvo diversa destinazione imposta per legge.
Art.18– QUOTE ASSOCIATIVE
Ogni Socio dovrà contribuire, con spirito di solidarietà interno, al bilancio del COP versando una quota sociale definita ogni anno dall’Assemblea in sede di approvazione del bilancio preventivo. Il Regolamento determina i criteri di calcolo delle quote, ivi comprese quelle degli osservatori. L’Organizzazione Socia non in regola con le quote associative del precedente anno solare non ha diritto di voto in Assemblea. Il mancato pagamento della quota associativa è considerato ragione di decadimento di un Socio dal COP sulla base di quanto indicato dal precedente Art. 6.
Art.19– REGOLAMENTO
Entro 6 mesi dalla firma del presente Statuto verrà elaborato un Regolamento interno che potrà essere in seguito variato a maggioranza assoluta degli associati riuniti in apposita assemblea convocata con almeno un mese di preavviso. Tale regolamento è vincolante per gli organi interni del COP e per tutti i soci.
Art. 20- NORME DI RINVIO
Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Statuto si applicano le norme delle leggi vigenti.
Firmato a Torino, li 12 aprile 2010